Brignolo: trattamenti medici nel cavallo atleta

di Redazione

Il Dr. Andrea M. Brignolo si è Laureato in Medicina Veterinaria a pieni voti a Torino dove ha ottenuto anche un Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie. Svolge la propria attività da più di 30 anni esclusivamente nel campo della specie equina come libero professionista.

Ha effettuato numerosi periodi di “internship” all’estero, ha gestito una Clinica per equini ad Asti per 10 anni e da sempre effettua assistenza in manifestazioni agonistiche ippiche e di sport equestri.  È veterinario accreditato FISE (Federazione Italiana Sport Equestri), Past President della SIVE (Società Italiana Veterinari per Equini) e membro del  Consiglio Direttivo della FEEVA (Federazione Europea delle Associazioni di Veterinari per Equini).

Dressage.it approfondisce con lui il tema dei trattamenti medici nei cavalli sportivi.


Come nelle attività sportive dell’uomo il trattamento medico è affidato alla consapevolezza dell’atleta e alla competenza del medico, così nelle competizioni equestri il medico veterinario deve rendersi garante e responsabile della salute e del benessere dell’animale impegnato in prove sportive. 

Nell’utilizzo di qualunque sostanza è fondamentale la differenza fra “trattamento farmacologico a scopo terapeutico” e “doping”. La differenza assume valenza etica e deontologica per il medico veterinario chiamato dalla propria professionalità a prestare al cavallo atleta, malato o in sofferenza, le cure più avanzate e innovative sia sotto il profilo delle metodiche di trattamento, sia sotto il profilo clinico e chirurgico. Inoltre la vita media e la longevità sportiva degli equini sono sensibilmente aumentate proprio grazie all’evoluzione della medicina veterinaria, ma questo fatto fa sì che le patologie croniche o comunque dovute all’età agonistica siano aumentate negli anni, richiedendo quindi un adeguamento delle possibilità terapeutiche.   Il doping, consistente nella somministrazione di sostanze non a scopo terapeutico ma invece atte ad alterare le prestazioni sportive, è dannoso, ed i regolamenti   antidoping  hanno  come primo obiettivo la tutela del benessere e della salute degli animali, tutela che deve essere garantita a tutti i livelli, tramite tutte le figure professionali coinvolte nella gestione dei cavalli.

Con tutti i farmaci, un giudizio clinico è essenziale per garantire che il benessere del cavallo non sia mai compromessa dalla somministrazione di un farmaco in un momento troppo vicino a un evento tale da poter mascherare sintomi che potrebbe aggravare una condizione clinica. 

La FEI pubblica un “Elenco delle sostanze vietate agli equini” (EPSL). Ciò consente alle persone responsabili (PR) di garantire che non stiano trattando o alimentando i cavalli con sostanze il cui uso è vietato durante la competizione e sostanze che non sono consentite per l’uso nel cavallo in qualsiasi momento. Le sostanze vietate sono classificate come segue:

Le “sostanze vietate”(banned substances) sono sostanze che secondo la FEI non hanno un uso legittimo nel cavallo da competizione e/o hanno un alto potenziale di abuso. Non sono consentiti in nessun momento per l’uso nel cavallo da competizione.

I “farmaci controllati”(Controlled medications) sono sostanze che secondo la FEI hanno un valore terapeutico e/o sono comunemente usate nella medicina equina. I farmaci controllati possono potenzialmente influire sulle prestazioni e/o rappresentare un rischio per il benessere del cavallo.

L’EPSL elenca tutte le sostanze il cui uso è vietato durante gli eventi FEI. Le sostanze che non sono elencate nell’EPSL non sono vietate a condizione che non abbiano una struttura chimica o un effetto biologico simile a una sostanza elencata nell’EPSL.

L’EPSL è disponibile come pdf, CLICCA QUI  o app mobile.

L’EPSL viene riesaminato annualmente dal FEI List Group. Le modifiche alla lista sono pubblicate sul sito della FEI , 90 giorni prima dell’entrata in vigore della modifica

Prima di somministrare qualsiasi sostanza a un cavallo in gara agli eventi FEI, gli atleti e il loro personale di supporto dovrebbero sempre verificare se la sostanza è vietata. In tal caso, è necessario osservare un “tempo di sospensione”  prima di competere e la FEI pubblica un “Elenco dei tempi di rilevamento” (detection time) che può essere trovato sul sito web.  

Va sottolineato che il “tempo di rilevamento” (detection time) di una sostanza non  equivale al

” tempo di sospensione” (withdrawal time ). Il tempo di rilevamento è il periodo approssimativo di tempo durante il quale un farmaco (o il suo metabolita) rimane nel corpo di un cavallo, in modo che possa essere rilevato dal laboratorio  e può essere trovato in  liste derivate da studi farmacologici,  ma va sempre  inteso solo come guida generale ed indicativa . Il tempo di sospensione di un farmaco deve essere invece  deciso dal veterinario curante e  si basa  sul tempo di rilevamento ( se disponibile)  con un margine di sicurezza aggiuntivo. Questo margine è determinato  utilizzando giudizio professionale e discrezionalità che tiene conto di molti fattori e delle differenze individuali tra i cavalli come taglia, razza,  metabolismo, grado di forma fisica, malattia recente , ecc. È inoltre assodato che può esserci una differenza nel tempo di rilevamento di una sostanza a seconda della via di somministrazione, cioè intra-articolare (i.a.), endovenosa (i.v), intramuscolare (i.m) o sottocutanea (s/c).

È quindi assolutamente necessario che gli atleti e le loro squadre di supporto lavorino a stretto contatto con i loro veterinari durante la somministrazione di qualunque sostanza ai cavalli. Questo vale anche per l’uso di integratori (compresi integratori erboristici) e prodotti di cui non si conoscono gli ingredienti .

N.B.In Italia  l’approvvigionamento ,la tracciabilità, l’utilizzo e la detenzione dei  farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste  dalla La legge 20 novembre 2017, n. 167 (G.U. Serie Generale, n. 277 del 27 novembre 2017), che  con l’articolo 3 introduce disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE.)   che , tra le altre cose,  stabilisce che la prescrizione veterinaria è predisposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche attraverso l’introduzione della ricetta veterinaria elettronica  che ha sostituito ogni ricettazione cartacea.

Di Dr. Andrea M. Brignolo Medico Veterinario

(fonti: ANMVI-MinSal- insidefei.org)

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