
Come sempre, quando ci si trova di fronte a qualche novità i temi di dibattito non mancano. È il caso dell’introduzione del certificato di idoneità sportiva per i cavalli. Abbiamo ritenuto molto utile ricorrere a un esperto per farci spiegare in cosa consiste, come avviene e cosa implica. Il Dott. Andrea Brignolo, ci ha chiarito un po’ le idee. E ci ha spiegato quali potrebbero essere alcune perplessità in via di approfondimento.
L’antefatto…
L’Italia è l’unico Paese europeo ad aver introdotto lo status giuridico di “cavallo atleta”, sancito dal Decreto Legislativo n.36/2021
Per legge, un cavallo è definito “cavallo atleta” se possiede tre requisiti fondamentali
- essere un “equide registrato” con un documento di identificazione conforme al Regolamento (UE) n. 262/2015.
- essere dichiarato “non destinato alla produzione alimentare”
- risultare iscritto al “repertorio dei cavalli atleti” presso la FISE o un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto.
Certificato di idoneità sportiva per i cavalli atleti: cosa cambia dal 2026
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore l’obbligo del certificato di idoneità sportiva per tutti i cavalli atleti. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre ed è parte della riforma dello sport.
Il decreto stabilisce in dettaglio le modalità di visita veterinaria, le procedure di accertamento e il rilascio della certificazione necessaria per la partecipazione a gare, eventi e manifestazioni sportive ma anche necessaria per ottenere lo status di “cavallo atleta” in attività sportiva non agonistica in associazioni o Enti di promozione sportiva.
L’obbligo scatterà per tutte le competizioni organizzate dopo il 1° gennaio 2026, con un periodo di transizione fino a quella data.
Chi accerta l’idoneità e come si svolge la visita
- Medico veterinario: la valutazione è effettuata da un veterinario iscritto all’Ordine, che certifica l’idoneità in scienza e coscienza sulla base della condizione sanitaria del cavallo al momento della visita.
- Periodicità: la visita è annuale e, se positiva, la certificazione ha validità di 12 mesi.
- Contenuti: la visita comprende
- un esame obiettivo generale (EOG),
- un esame obiettivo particolare (EOP),
- una valutazione comportamentale.
Il veterinario può richiedere ulteriori accertamenti specialistici o strumentali in caso di sospetti clinici, e può considerare la documentazione sanitaria fornita dall’operatore.
Se l’equide non risulta idoneo, non potrà partecipare agli eventi sportivi né ottenere lo status di cavallo atleta per utilizzo ludico-sportivo in strutture con queste finalità nello statuto. Il motivo del diniego sarà specificato nella scheda di valutazione.
Certificato e scheda di valutazione
Il veterinario rilascia una scheda di valutazione conforme al modello previsto dal decreto. Questo documento, insieme al certificato di idoneità:
- è destinato all’operatore (qualsiasi soggetto responsabile del cavallo, eccetto i veterinari),
- può contenere specificazioni sull’idoneità a determinate discipline o limitazioni per altre, soprattutto in caso di attività particolarmente impegnative,
- deve essere conservato dall’operatore ed è soggetto a verifiche da parte degli enti sportivi presso cui il cavallo è iscritto.
Gestione digitale e banca dati nazionale
Scheda e certificato vengono redatti solo in formato elettronico tramite i modelli disponibili nella Banca dati nazionale degli equini (BDN-E). Tutti gli esiti e gli eventuali accertamenti restano consultabili dal veterinario e, su richiesta, trasmessi all’ente sportivo di riferimento.
Regole e casi particolari
- L’accertamento di idoneità tiene conto anche delle norme stabilite dalle federazioni ed enti riconosciuti dal MASAF (es. FISE, Federazione Pentathlon Moderno, FITETREC-ANTE).
- Se manca il certificato, il cavallo può essere visitato dal veterinario di servizio durante l’evento. Questo obbligo non si applica:
- agli eventi sportivi internazionali sotto l’egida di federazioni riconosciute dal CIO,
- agli equidi iscritti all’estero ma importati temporaneamente.
- Gli organizzatori devono garantire la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento delle manifestazioni, adottando tutte le misure necessarie per permettere le visite di idoneità.
Considerazioni finali
Il criterio della visita veterinaria andrà ancora discusso e chiarito in quanto nel decreto non vengono definite quali siano le procedure, i protocolli e i parametri per rilasciare l’idoneità per diverse discipline, categorie ed usi specifici, indicando solo una serie di indagini da eseguire e lasciando al veterinario la scelta di approfondimenti particolari strumentali.
Quale tipo di difetto, lieve zoppia, vizio, limitazione è tollerato per dare un certo tipo di idoneità? Chi definisce il livello di “salute” per una certa attività? Esiste la possibilità di dichiarare il soggetto “idoneo con limitazioni” ma non è chiaro che cosa si intenda. Al momento si rischia di avere troppa arbitrarietà di giudizio. Per l’analoga idoneità sportiva di un atleta umano è la norma che definisce quali procedure adottare (ECG sotto sforzo, spirometria, ecc) a seconda della disciplina.
Al momento esiste un rischio concreto di giudizi decisamente variabili e troppo soggettivi non vincolati da indagini strumentali a volte necessarie che emetteranno i veterinari in seria difficoltà.






